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In Prefettura una riunione sulla disciplina della propaganda elettorale.

Ascoli Piceno | All'incontro hanno partecipato i vertici delle Forze dell'Ordine, i referenti dei Gruppi e Partiti Politici della Provincia nonché numerosi rappresentanti della Polizia locale.

di Redazione

In vista delle prossime consultazioni elettorali politiche si è tenuta, oggi in Prefettura, una riunione sulla disciplina della propaganda elettorale.

Nel corso dell'incontro, al quale hanno partecipato i vertici delle Forze dell'Ordine, i referenti dei Gruppi e Partiti Politici della Provincia nonché numerosi rappresentanti della Polizia locale, sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di svolgimento della propaganda elettorale e sono stati sensibilizzati i rappresentanti dei partiti affinché la competizione elettorale si mantenga in un clima di serena e civile dialettica democratica.

Al termine i presenti hanno sottoscritto un accordo, con il quale sono state regolamentate le modalità di svolgimento della propaganda elettorale.

Il suddetto documento sarà, poi, inviato ai Sindaci della Provincia per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Sarà richiamata altresì l'attenzione delle Forze dell'Ordine sulla necessità di una adeguata vigilanza.

ACCORDO INTERVENUTO TRA I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI, GRUPPI E MOVIMENTI POLITICI DELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO NELLA RIUNIONE TENUTASI NEGLI UFFICI DELLA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO IL GIORNO 22 GENNAIO ALLE ORE 11,00 PRESIEDUTA DAL VICEPREFETTO VICARIO CON L'INTERVENTO DEL SIG. QUESTORE, DEL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI, DEL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.

1. I rappresentanti dei gruppi politici presenti alla riunione si impegnano per il periodo della campagna elettorale, che va da venerdì 25 gennaio 2013 alle ore 24.00 di venerdì 22 febbraio 2013, a tenere nella piazza principale di ciascun Comune non più di un comizio nello stesso giorno per ogni candidato, gruppo politico rappresentato o raggruppamento degli stessi anche nel caso in cui partecipino candidati locali.
In tutte le altre piazze e vie dei Comuni potranno essere tenuti comizi senza alcuna limitazione a condizione che le manifestazioni concomitanti non si arrechino disturbo.
Nei pressi delle scuole, caserme, ospedali e case di cura nonché nelle vie e piazze, per il tempo in cui avranno luogo mercati e fiere, non saranno tenuti, in luogo pubblico, comizi o riunioni di qualsiasi genere.
Per la migliore riuscita dei comizi sarà data notifica dei medesimi agli organi di polizia competenti, almeno 12 ore prima.
Per i comizi nella piazza principale si rinvia al successivo n.6

2. I comizi, con le modalità di cui al punto 1, saranno tenuti in tutto il territorio della provincia dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.00, intendendo questo ultimo termine come finale e tassativo ad eccezione dei giorni di sabato fino alle ore 24.
Nell'ultimo giorno della campagna elettorale - venerdì 22 febbraio - la chiusura dei comizi è protratta fino alle ore 24.00

3. Per tutti i Comuni della provincia,i comizi nella piazza principale avranno al massimo la seguente durata:

- fino al 15 febbraio 2013 un'ora;
- dal 16 febbraio 2013 40 minuti.

I comizi tenuti in qualsiasi altra piazza cittadina avranno la durata massima di 1 ora e 15 minuti.
Fra un comizio e l'altro dovrà essere previsto un intervallo di almeno 30 minuti per lo sgombero della piazza.
Per il Comune di Ascoli Piceno come piazze principali sono individuate Piazza del Popolo e Piazza Arringo.
Per il Comune di San Benedetto del Tronto le piazze principali sono Piazza Giorgini (escluso il tratto terminale di Viale Secondo Moretti) e Piazza Matteotti con l'attiguo Viale Secondo Moretti sino all'altezza di Viale Gramsci.

 

4. Vanno evitati contraddittori durante e dopo i comizi pubblici a meno che non siano stati concordati in precedenza e comunicati alla Questura.


5. Per tutto il periodo della campagna elettorale saranno evitati cortei, fiaccolate e parate in genere.
In particolare si eviterà di formare cortei prima dell'inizio o al termine dei vari comizi.
Sarà, altresì, vietata la circolazione dei veicoli annunzianti ore e luogo dei comizi in prossimità di piazze e strade dove sono in corso altre riunioni elettorali.


6. Ogni lunedì e martedì, negli orari d'ufficio dalle ore 8.00 alle ore 14.00 i rappresentanti dei partiti, gruppi e movimenti politici o singoli candidati dovranno presentare agli uffici comunali i programmi per i comizi da tenersi entro il lunedì successivo nella piazza principale. Gli stessi dovranno essere presentati anche:

a) per il Comune di Ascoli Piceno: Questura;
b) per il Comune di San Benedetto del Tronto: Commissariato di P.S.;
c) per tutti gli altri Comuni: alla competente Stazione dei Carabinieri;

 

 

 


Nel caso di partecipazione di esponenti a livello nazionale sarà loro data precedenza, anche al di fuori dell'ordine cronologico di presentazione, sempre che la comunicazione sia fatta alla Questura e ai Sindaci entro il lunedì ed il martedì della settimana nella quale è previsto il comizio di detta personalità, con l'avvertenza che se entro la giornata di giovedì non sarà stata data conferma, almeno telefonica, la prenotazione in precedenza fatta si intende annullata.
A tal fine i sottoscrittori del presente accordo si impegnano a designare per il compito anzidetto la persona o le persone che siano legittimate a prendere valide decisioni.


7. Fermo restando il criterio dell'ordine cronologico prioritario delle singole richieste, per quanto riguarda, invece, l'ultima settimana, qualora vi siano richieste contemporanee di comizi per lo stesso orario da parte di più partiti, gruppi, movimenti o singoli candidati, si procederà al sorteggio, nel caso che non dovesse essere raggiunto un accordo tra i richiedenti.
Se si dovesse verificare concomitanza di richiesta di orari per più giorni della stessa settimana, i gruppi politici o i singoli candidati che saranno più favoriti dalla sorte del primo sorteggio verranno esclusi dai susseguenti e verranno messi per ultimi nell'ordine di preferenza.

 

 

8. A far tempo dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 25 gennaio 2013, i rappresentanti dei raggruppamenti politici assumono l'impegno di evitare ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi degli stessi (art. 4 legge 130/1975).
Analogamente è vietato il lancio e il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda luminosa mobile.
I presenti esprimono l'intendimento di evitare che durante un comizio vengano distribuiti ai partecipanti volantini propagandistici di altri gruppi o candidati.


9. Le modalità della pubblicità fonica elettorale sono regolate dall'art.7 della legge 24.4.1975 n. 130 "l'uso dell'altoparlante su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente". Si concorda che dalle 13.00 alle 15.00 non verrà effettuata pubblicità fonica elettorale.
Ai sensi dell'art.59, comma 4, del Regolamento del Codice della Strada l'uso degli altoparlanti deve essere autorizzato dal Sindaco; nel caso in cui la pubblicità si svolga nel territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.
La pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione a rumore fissati dalla vigente legislazione. Non saranno consentiti altoparlanti per diffondere la voce dell'oratore all'esterno del locale quando il comizio si tiene in luogo chiuso. L'uso di altoparlanti all'esterno di locali pubblici eventualmente utilizzati per il comizio verrà tuttavia consentito, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, nel caso di incapacità del locale ad accogliere tutti gli spettatori.


10. L'affissione di stampati, giornali murali e manifesti in genere deve attuarsi unicamente negli spazi consentiti, appositamente predisposti dal Comune.
Si ricorda che sono proibite le iscrizioni murali e quelle sui fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni.
È proibita, altresì, l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione realizzino fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti dai Comuni.
I giornali quotidiani o periodici di partito possono essere affissi nelle apposite bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate dai Comuni prima della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
Gli organi di Pubblica Sicurezza vigileranno assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali e provvederanno agli adempimenti conseguenti a carico dei responsabili di abusi e alle segnalazioni del caso alle Amministrazioni Comunali perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.


11. Si ricorda che al momento dell'assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale a coloro che ne hanno titolo e sino alla chiusura della votazione è vietata l'affissione di materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni.


12. Lo svolgimento di festivals e di altre manifestazioni politicamente qualificate in luogo pubblico o aperto al pubblico nei 30 giorni antecedenti la data delle elezioni, poiché le stesse costituiscono riunioni di propaganda elettorale, è ugualmente regolato dalle norme contenute nelle leggi 4.4.1956 n. 212 e 24.4.1975 n. 130 che prevedono in particolare: l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale; il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; la limitazione all'uso di altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni ed infine il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni, a norma dell'art. 8 della cennata legge n. 130/1975.
Le feste e le manifestazioni organizzate dai partiti politici o dai candidati e/o fiancheggiatori, se inserite in manifestazioni elettorali, soggiacciono alla normativa dettata per queste ultime.
Per tutto il periodo elettorale non potranno essere effettuati cortei, staffette motorizzate, fiaccolate cittadine, parate e raduni in genere; tuttavia viene salvaguardata l'effettuazione delle manifestazioni religiose anche in concomitanza con il giorno delle votazioni.


13. Le postazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico destinate alla raccolta delle firme a sostegno di referendum o proposte di legge di iniziativa popolare sono consentite purché si attengano alle norme di cui alle succitate leggi 212/56 e 130/75.
Tali postazioni possono qualificarsi durante la propria attività mediante sobria esposizione di manifesti o di iscrizioni attinenti all'oggetto della propria propaganda.
I promotori ed organizzatori di dette postazioni devono attenersi al presente accordo circa le modalità di tempo e luogo per lo svolgimento delle attività propagandistiche in luoghi pubblici.
Tali postazioni sono consentite anche nel giorno precedente ed in quelli stabiliti nelle elezioni purché non diano luogo ad assembramenti di propaganda elettorale diretta o indiretta e non ci si avvalga di altoparlanti che costituiscono un incentivo all'assembramento.
Nei giorni destinati alle votazioni le postazioni sono vietate entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle Sezioni elettorali.


14. Le postazioni fisse, comunemente chiamate "gazebo", possono essere utilizzate per l'esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge (ad esempio distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda) solo alle seguenti condizioni:

a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;

b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, 1° comma e 8, 3° comma, della legge n. 212/1956 e successive modificazioni.
Per quanto concerne la bandiera dei partiti e movimenti politici, ai sensi della circolare n. 48/2006 del Ministero dell'Interno, è ammessa la esposizione nei gazebo quando la stessa serve esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo e non sia riconducibile a forme di propaganda a carattere fisso.


15. La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli c.d. "vele" è consentita soltanto in forma itinerante poiché rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili.
Al riguardo si richiama l'avviso del Ministero dell'Interno, per cui " ove la sosta in area di parcheggio o in altri luoghi pubblici di un automezzo recante sulla sua superficie affissioni di propaganda elettorale figurativa risulti " troppo prolungata",si concretizza una duplicazione di spazi di propaganda elettorale in violazione dell'art.6, legge 4/4/1956, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni".
Sul significato da conferire alla locuzione "troppo prolungata",si stabilisce che il periodo di sosta massimo consentito sia coincidente con il periodo massimo di effettuazione di un comizio, pari ad un ora.
Si precisa, inoltre, che la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle norme del Codice della Strada.
Il rimessaggio delle c.d. "vele" deve avvenire in luoghi che non ne consentono la visibilità.
È, inoltre, consentita la propaganda su mezzi pubblici nei limiti e nel rispetto della propaganda mobile e delle norme del Codice della Strada.


16. Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti. È vietata ogni forma di riconoscibilità esterna tranne la semplice indicazione delle organizzazioni politiche di riferimento.

 

17. I rappresentanti dei gruppi e candidati si impegnano all'osservanza delle disposizioni di cui all'artt. da 1 a 6 e s.m.i. e dal 17 al 19 della legge 10.12.1993 n. 515 sulla disciplina della campagna elettorale.

 

Il presente accordo verrà pubblicato sul sito di questa Prefettura.

22/01/2013





        
  



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