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Concorso Asur 13, la replica di Mannucci sulla sentenza del TAR

Ascoli Piceno | Il direttore di zona puntualizza che l'incompatibiltà di Milani è derivata da una rigida interpretazione di una legislazione controversa.

In data 18/03/2011 i quotidiani Corriere Adriatico, Il Messaggero e Il Resto del Carlino hanno divulgato la notizia relativa alla pronuncia del TAR Marche (sentenza n. 339/2011) nel merito del ricorso proposto dal dipendente ASUR - Zona Territoriale 13 Francesco Viscione avverso gli atti della procedura interna di progressione verticale dalla categoria C alla categoria D del ruolo amministrativo.

Ai fini di una corretta informazione in ordine alla controversia ed al relativo esito il direttore di zona Fausto Mannucci ritiene doveroso esporre quanto segue:

in primo luogo si sottolinea come il TAR Marche abbia accolto un solo motivo di ricorso: l'asserita incompatibilità del presidente della commissione preposta alla valutazione delle prove concorsuali, Dr. Cesare Milani, in quanto titolare delle cariche politiche di presidente della Comunità Montana dei Sibillini e consigliere del Comune di Montefalcone Appennino;

l'incompatibilità, derivante dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, era stata ampiamente valutata dall'amministrazione con riferimento alle cariche rivestite dal Dr. Milani. Dai principi applicativi della normativa si è ravvisata la compatibilità del dirigente con la procedura concorsuale, tenendo presente la giurisprudenza in materia del Consiglio di Stato;

lo stesso TAR Marche ha motivato la sentenza sulla base della rigida applicazione della norma sopra citata e di talune pronunce giurisprudenziali orientate in tal senso, ma ha anche evidenziato l'esistenza di giurisprudenza che perveniva a conclusioni opposte, per cui questa amministrazione sta incaricando legali di propria fiducia di presentare ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza;

della non univocità della giurisprudenza nella materia oggetto del giudicato, ne da atto anche l'autore dell'articolo pubblicato su "Il Messaggero;

nel primario interesse di tutelare le posizioni contrattuali dei dipendenti nominati vincitori, vista anche la presenza di giurisprudenza a sostegno dell'opinione dell'amministrazione, sarà richiesta al Consiglio di Stato la misura cautelare della sospensione dell'esecutività della sentenza del TAR Marche.

19/05/2011





        
  



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